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Chiarimento

  • All'Art. 4.1 del CSA, viene prescritto che tutti gli automezzi dovranno essere “provvisti di freno di stazionamento supplementare elettrico omologato da casa madre o da terze parti autorizzate”. All’uopo si segnala che nessuna Casa Madre prevede l’omologazione per tale dispositivo e che gli stessi costruttori ci segnalano che tale installazione comporta la decadenza dalle garanzie ordinarie. Più in particolare le stesse declinano ogni responsabilità successiva a tale installazione in after-market con riferimento a malfunzionamenti anche incidenti sulla sicurezza degli utilizzatori/operatori. Sulla scorta di quanto sopra, si chiede di chiarire se tali installazioni siano comunque da ritenersi rientranti tra le caratteristiche “minime ed imprescindibili” o possano essere omesse.

    Domanda del: 11/07/2022 aggiornata il 11/07/2022
  •  il freno di stazionamento supplementare omologato anche da terze parti autorizzate indicato nel punto 4.1 del CSA dei due Lotti può essere escluso dai veicoli di ultima generazione che si guidano con patente “B” e con MTT inferiore o uguale a 3500 Kg.

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