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Chiarimento

  • Con riguardo al chiarimento n. 13, si rappresenta quanto segue. Si ringrazia Codesta Spettabile Stazione appaltante della parziale rettifica che modifica in modo sostanziale un requisito di partecipativo. Sul punto è invero pacifico l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa il quale e sclude che l’Amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della lex specialis del concorso. I chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione (da ultimo ex multis Cons. St. Sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; Sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014)(Consiglio di Stato, sez. III, 13.01.2016 n. 74) “In tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura di gara sono infatti costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5570 e 13 luglio 2010, n. 4526). Nelle gare, solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni dalla stessa fornite e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1898), ma esse non possono in nessun caso integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice”.(Consiglio di Stato, sez. V, 23.09.2015 n. 4441). Pertanto, si chiede di voler pubblicare opportuna rettifica al disciplinare realtiva al requisito de quo, mediante i canali ufficiali, e concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte. Inoltre il quesito n. 13 afferiva al requisito di capacità tecnica e professionale, punto d), di pagina 9 del disciplinare, ovvero l'aver svolto n. 3 servizi analoghi a quelli oggetto del bando. Si chiede, nuovamente, di voler confermare che, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il requisito si intende soddisfatto se complessivamente la somma dei 3 servizi analoghi non è inferiore alla somma degli importi posti a base di gara dei 2 lotti, ovvero non inferio re ad € 890.654,69. Si resta in attesa di riscontro

    Domanda del: 05/10/2021 aggiornata il 05/10/2021
  • Nel rinviare alle risposte già fornite, non riteniamo accoglibile l'istanza e pertanto resta confermata la data di scadenza fissata.

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